La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del governo contro il Testo Unico sul Turismo della Regione Toscana, con questa sentenza si conferma il diritto dei Comuni di porre limiti agli affitti brevi di Airbnb.
Il Testo Unico sul Turismo della Toscana

La Legge Regionale n.61 del 31 dicembre 2024 (Testo Unico sul Turismo) della Toscana è entrata in vigore all’inizio del 2025, anche se impugnata dal governo. Il testo riorganizza l’intera normativa turistica regionale e sostituisce in toto la precedente legge, introducendo parallelamente diverse novità, tra cui spiccano governance, digitalizzazione, strutture ricettive e locazioni brevi. Le colonne portanti di questo nuovo Testo Unico sono la valorizzazione delle Comunità d’Ambito, l’Academy Hotel e la facoltà dei Comuni di regolamentare gli affitti brevi.
Proprio su quest’ultimo punto, il Governo aveva presentato un ricorso, che però la Corte Costituzionale ha bocciato in via definitiva. Secondo il governo la materia degli affitti brevi non può essere regolata dai singoli Comuni, ma la Corte Costituzionale è di diverso avviso: gli articoli 42-45 determinano un’ingerenza nelle libere scelte dei proprietari ma essa è giustificata in quanto volta a perseguire una funzione sociale in modo proporzionato, in particolare la finalità di limitare la proliferazione di una specifica categoria di strutture ricettive extra-alberghiere, i bed and breakfast e gli effetti negativi dell’overtourism.
Stretta definitiva ad Airbnb

In questo modo, la Corte Costituzionale riconsegna ai Comuni il compito di decidere se consentire l’apertura di nuove locazioni brevi in tutto il territorio di competenza, oppure se imporre dei limiti nelle zone a maggior afflusso turistico. La sentenza, quindi, anche se non apertamente volta a danneggiare Airbnb, di fatto limita parecchio l’espansione degli affitti brevi nelle città a più alta densità turistica.
La Consulta boccia tutti i ricorsi del governo al Testo Unico sul Turismo della Regione Toscana: salvi l’aumento della capacità ricettiva degli alberghi, il numero massimo delle camere che può avere un b&b o un affittacamere e il regime transitorio fino al 1 luglio 2026. La decisione della Corte Costituzionale ha valore erga omnes, poichè stabilisce senza possibilità di deroga che i Comuni ad alta densità turistica e i capoluoghi di provincia possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve.
Parallelamente, con questa sentenza si sancisce il principio fondamentale secondo cui Regioni e Comuni hanno competenza esclusiva in materia. La conseguenza diretta della sentenza della Consulta sarà il superamento dell’attuale vuoto normativo. Da questa decisione, infine, può derivare anche una nuova ed apprezzabile immagine dei Comuni in ottica di sostenibilità e conservazione del patrimonio culturale, immobiliare e sociale territoriale.
Verso un turismo più sostenibile

Per i Comuni e per i cittadini che vivono in quartieri centrali maggiormente presi d’assalto dai turisti, si tratta di un’ottima notizia, poiché restituisce loro competenza e capacità normativa ed apre la strada ad una semplificazione delle procedure e alla valorizzazione delle comunità locali, promuovendo un modello di turismo sostenibile e accessibile. Grazie a questo potente strumento normativo, infatti, i Comuni sono in grado di limitare, laddove necessario, la nascita di nuove attività ricettive extra-alberghiere, e preservare la residenzialità e la vivibilità dei centri storici.
In questo modo si innesca un meccanismo di conservazione e tutela che può portare solamente effetti positivi sul territorio, da una migliore gestione delle risorse ad una migliore fruizione dei servizi pubblici, come i trasporti. Parallelamente, i quartieri più centrali non vengono messi eccessivamente sotto stress dall’intenso flusso turistico, ma piuttosto valorizzati nella loro autenticità. Si tratta di un grandissimo traguardo per le amministrazioni comunali, che rafforza il principio dell’autonomia regionale in un settore tanto ampio e variegato come quello turistico.




